Con la circolare n. 49 del 5 aprile, l’Inps fornisce istruzioni sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018, che estende il congedo straordinario, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, anche ai figli del disabile in situazione di gravità che non convivano con il genitore al momento della presentazione della domanda. Nello specifico, sarà possibile fruire del beneficio solo in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiederlo, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.
L’Inps, dunque, riepiloga nel documento l’ordine di priorità secondo cui usufruire del congedo straordinario, specificando che, ai fini della valutazione della spettanza del diritto, il figlio non convivente è tenuto a dichiarare nella domanda per il beneficio che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
L’Istituto ricorda, inoltre, che la sentenza della Consulta estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti dal giorno della sua pubblicazione, ovvero quelli per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione. In questi casi le domande già pervenute all’Inps saranno riesaminate.
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