Nelle aziende con un numero di addetto pari o inferiore a 9 l’applicazione dell’aliquota ridotta per le assunzioni in apprendistato trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello. Successivamente, in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2015, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La precisazione è contenuta nel messaggio Inps n. 1478 del 10 aprile scorso.
L’istituto ricorda che la Legge n. 296 del 2006, disciplinando il regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato in aziende con 9 o meno addetti, riconosce uno sgravio contributivo per i primi due anni, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. Considerato che la trasformazione del contratto prevista dal D. Lgs. n. 81/2015 non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti, secondo l’Istituto la riduzione contributiva trova applicazione limitatamente alla formazione di primo livello. In caso di trasformazione, il datore di lavoro è tenuto dunque al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%. Inoltre, per i datori che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di Cigo/Cigs o di fondi di solidarietà.