Con messaggio Inps n. 2489 del 17 giugno 2020, l’Inps comunica che da oggi, 18 giugno 2020, è disponibile il nuovo applicativo per la richiesta direttamente all’Inps della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’Istituto dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”. Inoltre, in linea con quanto stabilito dal D.L. n. 52/2020, che ha tolto il vincolo temporale del 1° settembre per utilizzare le ultime 4 settimane di integrazione salariale, l’Istituto ha fornito le istruzioni da seguire e indicato le date di scadenza da rispettare per la domanda. In attesa delle circolari specifichee, l’Inps ha chiarito che per quanto riguarda la cassa integrazione e l’assegno ordinario le aziende interessate possono richiederli per un massimo di nove settimane, dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane. Soltanto le aziende che abbiano fruito del trattamento per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiederne ulteriori quattro anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive. Le relative istanze – aggiunge l’Istituto – vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma, tali termini sono spostati al 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande; mentre per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 il termine è fissato al prossimo 15 luglio. Per quanto riguarda la CIGD, inoltre, viene precisato il quadro delle disposizioni in merito alla durata dei trattamenti che non si discosta da quello già illustrato per la CIGO e l’assegno ordinario. Nel messaggio si ricorda inoltre che per le domande che saranno presentate a partire da oggi (CIGO, assegno ordinario e CIGD) l’Inps autorizza e dispone l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle istanze. In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
Pubblicato in INPS