L’Inps, con il messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative per la domanda dell’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario che, ai sensi del d.l. n. 104/2020, può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.
Facendo seguito al messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020 e alla circolare n. 115 del 30 settembre 2020, il provvedimento stabilisce che i datori di lavoro interessati devono presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, denominata “COVID 19 con fatturato”. La predetta domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), con cui i datori di lavoro, raffrontando il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, autocertifichino di trovarsi in una delle seguenti condizioni: non avere subito un calo di fatturato; aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%; aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%; avere avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019. La domanda può riguardare periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e comunque da concludersi entro il 31 dicembre 2020. L’azienda o il Consulente del Lavoro che la assiste – si precisa – deve inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica sul portale Inps avvalendosi dei servizi accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Cig e fondi di solidarietà”. Dopo l’autenticazione tramite SPID, Carta di identità elettronica 3.0 e Carta nazionale dei servizi, si dovrà scegliere la modalità di presentazione dell’istanza in base al trattamento da richiedere (CIG ordinaria, CIG in deroga INPS e Fondi di solidarietà).
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