Arrivano dall’Inps le indicazioni operative e i chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. In particolare, con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, l’Istituto evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, previste dall’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, non impediscono in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, sebbene siano equiparabili alla malattia e alla degenza ospedaliera. Conseguentemente, però, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro agile o telelavoro, alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione. Diverso, invece, il caso di malattia conclamata per cui il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
È la certificazione di malattia – chiarisce inoltre l’Inps – il canale per la richiesta di tale prestazione. Di conseguenza laddove ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative impedissero ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non sarebbe possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica. L’Istituto sottolinea, inoltre, che se il lavoratore è destinatario di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta infatti del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Alla luce dell’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26, rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera, si ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.
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