La conferma della proroga dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza lunedì 16 novembre p.v. (ad eccezione dei premi INAIL), arriva con la circolare Inps n.128/2020, pubblicata ieri sera sul sito dell’Istituto.
I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Nel documento si precisa che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 137/2020, così come precisato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto-legge n. 149/2020, allegato anche alla circolare (Allegato 1). L’Istituto precisa, inoltre, che sono altresì destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d.” zone arancione e rossa”, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020, che si allega alla presente circolare (Allegato n. 2).
Gli ambiti territoriali interessati dalla proroga sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020 come segue:
• zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
• zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
L’Istituto precisa anche che un’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva oggetto della circolare.
Pubblicato in INPS