Con la circolare n. 120 del 22 agosto 2019, l’Inps illustra l’ambito di applicazione del termine di decadenza in caso di pagamenti diretti, da parte dell’Istituto, dei trattamenti di CIG in deroga. La novità normativa, ricorda l’Istituto, è stata introdotta dal D.L. n. 4/2019, che ha esteso il termine decadenziale per i pagamenti diretti delle prestazioni. Per ottenere la liquidazione della prestazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto, attraverso il modello SR41, tutti i dati necessari entro il termine per il conguaglio o la richiesta di rimborso, previsto dal comma 6-bis dell’art. 44 del D.Lgs. n.148/2015. Il termine, di 6 mesi, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore dell’articolo di legge in commento, il termine di decadenza dei sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore (30 marzo 2019) della legge n. 26/2019.
Nel fornire istruzioni operative e indicazioni sulla gestione dei trattamenti conclusi prima o dopo il 30 marzo 2019, l’Istituto precisa che la nuova disciplina si applica a tutte le tipologie di decreti di concessione di cassa integrazione guadagni in deroga, sia regionale che nazionale, inclusi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione delle normative speciali con le quali è stata prevista la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale. Il termine decadenziale sarà visualizzabile in “Sistema Unico” nel campo “Data di scadenza dell’autorizzazione”; conseguentemente – sottolinea l’Istituto – risulterà inibito l’invio dei relativi flussi di pagamento da parte del datore di lavoro, rimanendo a carico dello stesso il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.
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