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Lavoratori impatriati: chiarimenti sul regime speciale

Arrivano ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 495 e 497, in merito al regime speciale per lavoratori impatriati, previsto dal D.Lgs. n.  14 settembre 2015 n. 147. Tale disposizione è stata oggetto di recenti modifiche normative, operate dal D.L. n. 34 del 2019 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), entrate in vigore dal 1° maggio 2019. Queste “si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, dunque sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020. L’agevolazione in esame è fruibile dal contribuente per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rientro. Questo a condizione che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall’agevolazione. L’Agenzia ricorda inoltre che sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Tali condizioni sono tra loro alternative, pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. Tra le novità previste dal decreto crescita, l’art. 5, che prevede che i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento. In tal modo – si legge nell’interpello n. 497/2019 – si tende a comprovare il requisito della residenza all’estero anche secondo i criteri dettati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020. Pertanto, laddove il contribuente sia in grado di comprovare la residenza estera per gli anni di imposta 2018 e 2019 sulla base della Convenzione contro le doppie imposizione e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina de qua, lo stesso potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale, a decorrere dall’anno di imposta 2020. Ovviamente, i redditi percepiti dal contribuente in Italia, nell’anno di imposta 2019, non potranno godere dell’agevolazione in quanto soggetto non residente. Diversamente, i redditi prodotti prevalentemente in Italia per il periodo d’imposta 2020, in presenza delle condizioni sopra delineate, potranno invece fruire del regime agevolato in questione.

Pubblicato in Agenzia Entrate

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