Il Governo ha emanato l’8 marzo 2020 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59. Tali disposizioni sono efficaci dall’8 marzo fino al 3 aprile 2020.
Con il nuovo provvedimento si dispone la rimodulazione delle zone rosse sottoposte a regole più rigorose. Tra queste: l’intera Lombardia e poi le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Dunque, in Lombardia e nelle 14 province fino al prossimo 3 aprile saranno limitati i movimenti sia all’esterno che all’interno della zona, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. Tutte le persone residenti e domiciliate in queste zone, che presentano sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° sono tenute a restare in casa, limitare al massimo i contatti sociali e a mettersi in contatto con il proprio medico curante. Divieto assoluto di uscire per i soggetti positivi e sottoposti a quarantena. Sospese in queste aree gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Il DPCM suggerisce la modalità di lavoro agile, come lo smart working, per ogni rapporto di lavoro subordinato e raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie. Chiusi gli impianti sciistici e le competizioni sportive all’aperto ammesse solo a porte chiuse. I centri commerciali dovranno essere chiusi, ma solo nel week end. Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, musei e luoghi della cultura. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, così come le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 06.00 alle 18.00 nelle zone rosse, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. L’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado e le università rimane sospesa fino al 15 marzo su tutto il territorio nazionale mentre nelle “zone rosse” fino al 3 aprile. Fino a questa data sono sospesi viaggi di istruzione e gite scolastiche.
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