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Domande Cig con anticipo 40%

Arrivano le attese istruzioni Inps per l’applicazione delle novità sulla cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e assegno ordinario del decreto Rilancio come modificato dal decreto-legge n. 52/2020. Con circolare n. 78 del 27 giugno 2020, l’Istituto ha chiarito che la nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di Cigo, assegno ordinario e Cigd presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, vale a dire dal 18 giugno 2020. Con riferimento alla domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%, la presentazione delle istanze di Cigo, Cigd e assegno ordinario deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere. Ovvero, per  la cassa integrazione ordinaria la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria”; per la cassa integrazione in deroga sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”. Per l’assegno ordinario tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”. Per richiedere l’anticipazione del 40% è necessario selezionare all’interno della domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e compilare i dati relativi a codice fiscale dei lavoratori interessati, IBAN e ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore. Nella circolare, infine, le modalità di pagamento Inps dopo 15 giorni dal ricevimento delle domande e le indicazioni su pagamento a saldo e gestione degli eventuali indebiti.

Rassegna web: laleggepertutti.it

Pubblicato in INPS

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