Per beneficiare dell’assegno ordinario con causale “Covid-19”, erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS), non è richiesto l’accordo sindacale e ai fini della concessione del trattamento si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria. A ribadirlo è l’Inps con il messaggio n. 2981 del 28 luglio 2020, pubblicato sul sito istituzionale, in risposta alle richieste pervenute sulla corretta procedura sindacale. L’Istituto ricorda che l’accordo – come specificato dalla circolare n. 84/2020– è richiesto esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali, i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale. In tali casi, infatti la disciplina non esonera espressamente le aziende da tale obbligo.
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